Art. 2.
(Modifica all'articolo 96-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

      1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 96-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «le obbligazioni e» sono soppresse.